Si prega le AA.SS. di fare attenzione a quanto riportato, in riferimenti ad importanti disposizioni ministeriali:


 


Ministero della Salute - Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 4, comma 10 - septies, della legge 27 dicembre 2013, n. 125.

Il Ministro della Salute, in data 8 agosto 2014, ha approvato le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 4, comma 10 - septies, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Ciò premesso, è opportuno sottolineare che le suddette Linee Guida non si applicano all'attività ludica e amatoriale, intendendosi per tale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (ed. "decreto Balduzzi"), l'attività "ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi."

Resta ferma, inoltre, la distinzione tra attività sportiva agonistica e non agonistica, che, in base al DM 18 febbraio 1982, è demandata alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate, cosi come la determinazione dell'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica.

In base alle suddette Linee Guida, si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate:

- da coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

- coloro i quali partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;

- dagli alunni che svolgono attività fisico - sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche (non, quindi, per l'educazione motoria curriculare).

Tale classificazione risulta essere sostanzialmente analoga a quella ilio tempore stabilita dal DM 28 febbraio 1983, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica".

I certificati per l'attività sportiva non agonistica continuano a poter essere rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, nonché dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI.

Coloro i quali praticano attività sportive non agonistiche devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Gli esami clinici necessari ai fini del rilascio del suddetto certificato medico risultano essere: anamnesi ed esame obiettivo, compieta di misurazione della pressione arteriosa; elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita,

elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.

Nei casi dubbi, il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Il medico certificatore è tenuto a conservare copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché della ulteriore documentazione eventualmente prodotta. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta possono assolvere a tale obbligo anche mediante registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Da ultimo, si rappresenta che il decreto ministeriale recante le suddette Linee Guida è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Art. 29 Schema decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" - detrazione IVA al 50% per sponsorizzazioni.

E' in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 99), licenziato con parere favorevole dalle competenti Commissioni di Camera e Senato e adottato in attuazione della legge 23/2014 (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che, all'articolo 7, ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi in materia di semplificazione, finalizzati, fra l'altro, alla revisione degli adempimenti superflui o che diano luogo a duplicazioni ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e di accertamento (o comunque non conformi al principio di proporzionalità).

Tale decreto reca una disposizione di notevole interesse per l'ordinamento sportivo dal momento che all'art. 29 (rubricato "Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione), nel modificare l'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972, prevede un regime forfettario di determinazione dell'IVA per le imprese che svolgono attività di intrattenimento.

Con la suddetta modifica normativa, pertanto, muta il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento: in particolare, è stata aumentata al 50 per cento (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.

Ciò premesso, considerato che i soggetti che optano per l'applicazione del regime fiscale agevolato ex lege 398/1991 (ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 25 della legge 133/1999) applicano a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali - compresi i proventi realizzati per le prestazioni pubblicitarie - le disposizioni previste dal citato art. 74, comma 6, DPR 633/1972, attraverso tale modifica è stata stabilita un'unica percentuale di detrazione per le prestazioni di pubblicità (attualmente comprese tra quelle per le quali la detrazione è forfettizzata nella misura del 50 per cento) e quelle di sponsorizzazione (per le quali, di converso, la detrazione

è attualmente pari al 10 per cento), mentre resta fissa la riduzione a un terzo per le operazioni di cessione o concessione di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

La ratio di tale intervento emendativo è da individuarsi nell'ottica della riduzione del contenzioso, dovuto, in particolare, alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione.

Il decreto in oggetto è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.