Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato, il 10 aprile 2020, il nuovo DPCM (in allegato) recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. 

Il nuovo decreto del 10 aprile 2020 non prevede grossi cambiamenti per quanto riguarda le restrizioni, tuttavia allenta le maglie del lockdown consentendo la riapertura, a partire dal 14 aprile, di alcune attività non considerabili di prima necessità. L’elenco completo delle riaperture si coglie negli allegati 1, 2 e 3 del Dpcm, allegato alla presente.

Le proroghe di tutte le restanti limitazioni ad attività commerciali, imprese e popolazione saranno attive dal 14 aprile fino a domenica 3 maggio 2020. Resta confermato l’obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e l’utilizzo dell’autocertificazione per tutti gli spostamenti urgenti o lavorativi. 

A seguire si riportano le misure che interessano il settore sportivo:

Art. 1, comma 1.  Lett.

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgereindividualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nelrispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghipubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e nonprofessionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivicompresi quelli di carattereculturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, siapubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, salegiochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesaogni attività;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali diassistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

ART. 8

(Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sonoefficaci fino al 3 maggio 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio deiministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio deiministri 1° aprile 2020.
  3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anched’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme diattuazione.

In conseguenza di quest’ultimo DPCM, il Presidente Federale ha disposto il prosieguo, per tutti i dipendenti della FGI, fino al 3 maggio p.v., dello svolgimento delle attività lavorative in modalità Smart working.