Si riportano, a seguire, le misure che interessano il settore sportivo contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) adottato in data 8 marzo 2020 e pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020:

Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Comma 1

lett. d)sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento  degli  atleti  professionisti e atleti di categoria  assoluta  che  partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali,  all'interno  di  impianti sportivi utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero  all'aperto  senza  la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

  1. s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;

Art. 2 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Comma 1

lett. g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché' delle  sedute  di  allenamento  degli  atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali  casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a  contenere  il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie  in  genere,  svolti  all'aperto  ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui all'allegato 1, lettera d);

Allegato 1 Misure igienico-sanitarie:

  1. a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
  1. b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  2. c) evitare abbracci e strette di mano; 
  3. d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  4. e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
  5. f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 
  6. g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
  7. h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
  8. i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
  9. l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
  10. m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Comma 1 

lett.  c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

  1. g) è raccomandato ai comuni e agli altri  enti  territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività  svolte all'aperto, purché svolte  senza  creare  assembramenti  di  persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
  1. m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

Art. 4 Monitoraggio delle misure

  • Comma 1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché' monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata. 
  • Comma 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 5 Disposizioni finali

Comma 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Comma 2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'art.  1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Comma 3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

Comma 4. Resta salvo  il  potere  di  ordinanza  delle  Regioni,  di  cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Comma 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ALCUNE REGIONI ITALIANE, A SEGUITO DEL COMMA 4 (EVIDENZIATO IN ROSSO) HANNO EMESSO IN DATA 8 MARZO 2020 LE ORDINANZE ALLEGATE ALLA PRESENTE NOTA.

Comunque si invitano i tesserati a monitorare l’aggiornamento delle ordinanze sui rispettivi siti istituzioniali delle Regioni Italiane

IMPORTANTE:

Si riporta, a seguire, il link del Ministero dell’Interno, inerente le direttive del ministro Luciana Lamorgese, rivolte ai Prefetti, per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”:

https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa/direttiva-prefetti-lattuazione-dei-controlli-nelle-aree-contenimento-rafforzato

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Si invita a consultare, frequentemente, il nuovo sito web del Ministero della Salute, creato ad hoc per l’emergenza coronavirus, al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp.

Allegati: