Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato in data 1 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie Generale n.52), in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Si riportano a seguire le misure di contenimento che interessano il settore sportivo:

Art. 1: Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” - Allegato 1 -  Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; nella regione Veneto: Vo'

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento: 

…omissis…

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

Art. 2: Misure applicabili nelle regioni - Allegato 2 - Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure di contenimento: 

a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province; 

…omissis...

c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

…omissis…

Comma 3Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:

a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri estivi.

Con riferimento alle previsioni in materia di sport di cui all'art. 2, l’Ufficio per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri - ha  precisato, in data odierna, quanto segue:
L'art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino all'8 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all'allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro. La sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere, svolta all'interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.

…omissis…

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020. 

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Si prega di prendere visione della lettera del Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, relativa all'applicazione dell'art. 2 DPCM del 1° marzo 2020.

Si invita a consultare, frequentemente, il nuovo sito web del Ministero della Salute, creato ad hoc per l’emergenza coronavirus, al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp e ad attuare il vademecum di norme igienico-sanitariein allegato alla presente, elaborato dalla FMSI, da osservarsi in gara e in allenamento sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a evitare la diffusione di ogni tipo contagio.